I casi risolti

Superbonus: Chi trasmette il visto di conformità?

L’approfondimento odierno scaturisce dalla richiesta pervenutaci da un nostro amministratore che ci propone un quesito in materia di Superbonus; per quest’ultimo, come ben noto, è necessario acquisire, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il  visto  di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti necessari ad ottenere il bonus. Il dubbio è il seguente: chi è il soggetto preposto a tale adempimento? Un consulente del condominio, l’amministratore del condominio oppure entrambi?

 

Partiamo da una considerazione generale: il Superbonus rappresenta un’evoluzione delle detrazioni edilizie tradizionali; quindi, anche per esso è necessario effettuare gli adempimenti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio i pagamenti mediante bonifico bancario.

Inoltre, per il Superbonus è necessario acquisire:

1) l’asseverazione del rispetto dei  requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché attestazioni di congruità delle spese sostenute in  relazione agli interventi agevolati;

2) il  visto  di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, per chi opti per la cessione o per lo sconto.

Si tratta ora di individuare quale sia la norma che abiliti al rilascio dei visti di conformità di cui all’articolo 35 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241; il comma 3 di quest’ultima norma recita testualmente: “I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”.

Non ci resta che esaminare, dunque, il comma 3 di quest’ultimo articolo.

L’articolo 3 è denominato “Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni”. Il suo comma 3, recita in questo modo: “Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

  1. a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria”.

Tuttavia, l’excursus logico-giuridico non si esaurisce qui.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate con la nota Prot. n. 283847/2020 ha individuato le “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

In tale risoluzione, vincolante per ciascun contribuente, l’Agenzia delle Entrate all’art. 4 ha precisato che l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti avvenga mediante specifico modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Successivamente all’art. 4.3 vine definito che “La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del Codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata dal condomino, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998”.

In conclusione, cercando di fornire un’estrema sintesi di quello che abbiamo sopra esposto, si può rispondere al nostro associato che i soggetti abilitati a trasmettere il visto di conformità all’Agenzia delle Entrate (mediante il modulo “Comunicazione…” predisposto dall’Agenzia) siano in alternativa gli amministratori condominiali oppure un soggetto da questi incaricato, che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 sia abilitato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio Entratel; dunque, i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro ed i soggetti iscritti come periti o esperti presso la C.C.I.A.A., oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf di cui al citato art. 35 del Dlgs 242/1997.

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