Professione Amministratore condominiale
La regolamentazione della professione di amministratore condominiale va messa in relazione alla legge 14 gennaio 2013 n. 4. La norma disciplina le professioni c.d. “non organizzate”, che vengono definite attività economiche volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o con il suo concorso. In particolare, l’art. 1, comma 2, prevede la “…esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
L’esercizio delle professioni “ordinistiche” è subordinato all’iscrizione del professionista in un albo apposito; le professioni “non organizzate”, come quella dell’amministratore condominiale, possono essere liberamente esercitate, purché nel rispetto dei principi di buona fede, affidamento del pubblico e della clientela, correttezza, ampliamento e specializzazione dell’offerta dei servizi, responsabilità del professionista. Agli Ordini professionali si contrappongono le associazioni dei professionisti, previste dall’art. 2 della legge n. 4 del 2013, aventi le funzioni di valorizzare le competenze degli associati, diffondere il rispetto delle norme deontologiche, favorire la scelta e la tutela degli utenti, anche mediante il rilascio di attestazioni certificanti il possesso, da parte del professionista iscritto, degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività: questo è il lavoro dell’A.L.A.C..
La legge 4/2013 e le più autorevoli interpretazioni dottrinali che ne sono seguite hanno precisato che l’amministratore condominiale, dopo aver proficuamente affrontato un corso formativo, in tutte le comunicazioni ufficiali, accanto alla dicitura “iscritto all’A.L.A.C.”, indichi il proprio numero di iscrizione rilasciatogli dall’ente formativo. E’ anche necessario che l’amministratore, sulla propria carta intestata, sui propri biglietti da visita o anche sulle targhe di reperibilità riporti la dicitura: “Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4”.
L’art.1, comma 3 della citata normativa statuisce che “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice”.