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L’articolo 63 disp. att. cod. civ., il criterio della parziarietà e gli obblighi dell’amministratore

La sentenza n. 851 del 10 novembre 2023 del Tribunale di Campobasso torna ad accendere i riflettori sull’articolo 63 disp. att. cod. civ., in particolare su di un obbligo gravante sull’amministratore di condominio, in conseguenza della previsione operata dal primo comma della suddetta norma: “l’amministratore … è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.

L’estensore della sentenza, il giudice Barbara Previati, nel ribadire il preciso obbligo dell’amministratore condominiale a dare concreta applicazione al dettato normativo, offre un’interessante interpretazione della norma, una sorta di vademecum, che spiega le modalità applicative del suddetto principio normativo. La sentenza condanna l’amministratore inadempiente a procedere ad una precisa comunicazione di dati nei confronti del creditore del condominio; il pregio della decisione risiede proprio nella circostanza che viene offerto un principio che servirà a tutti gli operatori del settore. La premessa fatta dal Giudice del Tribunale campobassano è che “…l’art. 63 disp. att. cod. civ. dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, mentre il comma 2 stabilisce che “(i) creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”. È dunque prescritto dalla legge che l’obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi, sicché l’obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso”.

Ove sia accertato che – come nel caso esaminato – l’amministratore condominiale risulti inadempiente rispetto alla suddetta norma, la condanna che ne seguirà contemplerà la comunicazione al creditore dei seguenti “dati dei condomini morosi”:

  • i nominativi ed i dati anagrafici dei condomini morosi rispetto al credito vantato dalla controparte creditrice;
  • specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto in ragione dello specifico contratto di fornitura;
  • indicazione delle quote ancora non versate da ciascun condomino.

Questo il testo letterale della condanna contenuta nella sentenza 851/2023: “Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: Condanna la (…) in persona del legale rappresentante pro tempore ed in qualità di amministratore del (…) di (…), a comunicare alla (…) i nominativi ed i dati anagrafici dei condomini morosi rispetto al credito vantato dalla società ricorrente verso il (…), con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto in ragione del contratto del (…) e, quindi, con indicazione delle quote ancora non versate da ciascun condomino”.

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