I casi risolti

La corretta predisposizione dell’ordine del giorno

Nel predisporre la convocazione assembleare l’amministratore di condominio deve prestare la massima attenzione al contenuto dell’Ordine del giorno, che ne è la parte nevralgica. Esistono delle regole per la corretta predisposizione dell’O.d.g.? Può convocarsi un’assemblea senza indicare l’O.d.g., magari integrandone il contenuto successivamente alla convocazione?

 

Il carattere informativo dell’Ordine del giorno è senz’altro la sua peculiarità saliente. E’ stato più volte ribadito, da dottrina e giurisprudenza, che il suo scopo è comunicare ai condomini gli argomenti che saranno trattati in assemblea, consentendo ai convocati di prepararsi in tempo e nella maniera giusta al confronto assembleare.

Innanzitutto, possiamo dire che la presenza obbligatoria dell’O.d.g. all’interno della convocazione assembleare è prevista proprio dalla legge; in particolare il terzo comma dell’art. 66 delle disp. att. del cod. civ. prevede che “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima…”. Inoltre, l’art. 1105, comma 3, cod. civ., (applicabile al condominio in virtù della norma di rinvio contenuta nell’art. 1139 cod. civ.), stabilisce letteralmente che “Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione”.

Pertanto, per rispondere ai quesiti sopra formulati va detto che gli argomenti dell’O.d.g. devono essere sempre inseriti nella convocazione, non possono essere integrati in un secondo momento e che l’amministratore, nel predisporre l’O.d.g. deve sempre tener conto di eventuali altre tematiche che siano state oggetto di espressa richiesta ed indicazione da parte dei condomini.

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