I casi risolti

A chi spettano le spese di manutenzione dell’albero “particolare”?

Nel cortile di un condominio amministrato da un nostro associato, vi è un albero d’alto fusto da moltissimi anni. Con il passare del tempo e con la sua imponente presenza, è diventato il simbolo di quel condominio ma è arrivato a superare i 15 metri di altezza e, purtroppo, con le raffiche di vento invernali, sovente si spezza qualche ramo; la questione inizia a preoccupare tutti, in considerazione della potenziale pericolosità; qualcuna ha iniziato a paventare la possibilità di un abbattimento dell’albero.

A questo punto il condomino Tizio, si oppone decisamente all’abbattimento dell’albero, sostenendo che lo stesso, sebbene piantato nel cortile condominiale, sia di sua proprietà esclusiva; a dimostrazione della circostanza esibisce numerose foto e diversi video che ne confermano la piantumazione ad opera sua. Pertanto, propone una regolare manutenzione dell’albero per tenere sotto controllo la crescita dello stesso e prevenire incidenti.

I condomini aderirebbero pure alla proposta, a condizione che Tizio, dimostratosi proprietario, sostenga personalmente le spese occorrende.

L’amministratore chiede un parere ad ALAC Molise.

 

In effetti, l’albero piantato nel parco condominiale ad opera di Tizio è e resta un bene privato, non potendosi applicare, in materia condominiale, l’istituto dell’accessione di cui all’articolo 934 c.c. (“Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”).

La ricerca di riferimenti giurisprudenziali in materia riconduce ad una pronuncia piuttosto datata, la sentenza della Cassazione n. 3675/1996, ripresa anche più recentemente dalle decisioni sempre della Suprema Corte n. 4120/2001 e n. 7523/2007. Nonostante si tratti di decisioni non recentissime non appaiono esserci ragioni per non condividerne i contenuti.

Il percorso logico-giuridico delle suddette pronunce è il seguente: la disciplina dell’accessione si adatta ai casi in cui sia occupato con una costruzione (ovvero con la piantumazione) un terreno di proprietà altrui. Nel caso esaminato, il parco condominiale è terreno di proprietà anche di Tizio per cui il fenomeno giuridico dell’accessione non trova applicazione in quanto gli “altri” condomini non possono ritenersi “terzi” rispetto a Tizio che ha piantato l’albero: sono tutti comproprietari del suolo condominiale. Per effetto di ciò, la proprietà dell’albero non può considerarsi “passata” per accessione al condominio ma resta del singolo condomino dal pollice verde che, a questo punto, ne sosterrà anche i costi di manutenzione.

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