Giurisprudenza

Il conduttore può pagare i tributi sull’immobile

Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 6882 del 08/03/2019: legittima la clausola contrattuale che attribuisce al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tributo relativo all’immobile affittato, tenendo manlevato il locatore. 

Nella controversia in esame, la Suprema Corte ha stabilito che la clausola inserita nel contratto di locazione, che attribuisce al conduttore di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati, non determina una traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull’immobile a carico del locatore, “…bensì rappresenta una integrazione del canone di locazione dovuto, manlevando il locatore…” (manlevare nel senso di operare un rimborso a carico del conduttore) e, pertanto, è un’obbligazione valida a tutti gli effetti.

La suddetta clausola contrattuale, aggiungono gli Ermellini, non risulta, inoltre, affetta da nullità né per violazione di norme imperative, né per violazione dell’art. 53 della Costituzione, perché essa è prevista dai contraenti quale componente integrante la misura del canone locativo, senza alcun obbligo del conduttore verso il fisco, di pagamento delle imposte gravanti sull’immobile.

Il Legislatore infatti, in materia di locazione, precisano ancora gli Ermellini, ha voluto vincolare l’autonomia negoziale dei contraenti  soltanto alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione, lasciando l’ammontare del canone locativo alla libera determinazione delle parti, che possono prevedere anche l’obbligazione di pagamento per oneri accessori a carico del conduttore.

Considerata la portata generale di detta pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, anche se espressa in una controversia di locazione ad uso non abitativo, si può ritenere che il principio di diritto in esso affermato possa valere anche per le locazioni ad uso abitativo, limitatamente ai contratti di locazione a canone libero, e non anche a quelli a canone concordato, perché, in questi ultimi, l’ammontare dell’imposta, addebitato al conduttore, eccederebbe il tetto massimo del canone applicabile, definito in sede locale fra le Associazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e degli inquilini.

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