Formazione

Aggiornamento dell’amministratore: come e (soprattutto) quando?

L’art. 71 bis delle disp. att. c.c., come modificato dall’art. 25 della L. 220/2012 e dal D.M. n. 140/2014, obbliga l’amministratore di condominio ad aggiornarsi professionalmente ogni anno, svolgendo almeno 15 ore di formazione per poter mantenere il proprio incarico ed assumerne altri l’anno seguente.

Se l’Amministratore di condominio non adempie al proprio obbligo, corre il rischio che la sua nomina venga considerata nulla per grave irregolarità, in base all’art. 1123 c.c., dall’autorità giudiziaria, cui può ricorrere anche un solo condomino.

Ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.M. n. 140/2014 gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Ma cosa si deve intendere per cadenza annuale? In assenza di specifiche indicazioni normative, allo stato attuale sono due le interpretazioni più diffuse:

  1. Una sostiene, facendosi forte dell’art. 155 c.p.c. (che va riferito esplicitamente e soltanto ai termini processuali) che, derivando l’obbligo temporale di aggiornamento dal D.M. n. 140/2014, questo debba seguire la data di entrata in vigore del provvedimento che è il 09.10.2014, per cui gli Amministratori di condominio entro l’8 ottobre di ciascun anno debbono curare il loro aggiornamento. Tesi non convincente in quanto la norma dispone, invece, che l’obbligo formativo abbia cadenza annuale, per cui se un amministratore avesse terminato il corso di formazione il  29 luglio 2020, non avrebbe potuto attendere l’8 ottobre 2021 perché la sua cadenza annuale scadrebbe il 28 luglio 2021.
  2. Un’altra interpretazione, più coerente, sostiene che l’obbligo formativo annuale vada interpretato nel senso di anno solare, per cui sorge l’obbligo per l’anno 2020, 2021 e così via; proprio come previsto dai Regolamenti di aggiornamento professionale delle libere professioni degli avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, che considerano appunto l’obbligo formativo con cadenza annuale, biennale o triennale, a partire dal 1° gennaio e a terminare il 31 dicembre dell’anno di competenza.

E considerato che dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 1 della legge n. 4/2013 si evince che anche l’attività di Amministratore di condominio sia una professione, si ritiene di applicare, per analogia, il principio generale di obbligo d’aggiornamento sulla base dell’anno solare.

E’ opportuno ricordare che, qualora l’Amministratore venga nominato tra i condòmini dello stabile, i requisiti, di cui alle lettere f) e g) di cui all’art. 71 bis disp. att. c.c.,  non sono necessari. Non occorre, dunque, né diploma di scuola secondaria di secondo grado, né aver frequentato un corso di formazione iniziale, né svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *