Giurisprudenza

Tutela dei consumatori estesa al condominio

Come noto, il concetto normativo di “consumatore” deriva, in Italia, dall’applicazione della direttiva europea n. 93/13, recepita con il decreto legislativo 206/2005, contenente il complesso di norme noto come il codice dei consumatori. Tanto la direttiva recepita, quanto la normativa nazionale che ne è derivata non definiscono l’ambito di applicazione del codice dei consumatori in base ad un elenco di tipologie contrattuali, bensì su aspetti soggettivi, relativi ai contraenti.

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, definisce consumatore “…qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Pertanto, è incluso in tale nozione il soggetto che presenta entrambe le condizioni indicate nell’articolo 2 in modo cumulativo.

Ne deriva che una persona giuridica non può essere qualificata come consumatore ai sensi della citata direttiva. Così, la Giustizia europea, si è espressa, sin dalla sentenza del 22 novembre 2001 (causa C-541/99).

La Corte di giustizia, con una recente sentenza depositata il 2 aprile scorso (causa C-329/19) ha affermato che il condominio in Italia non è considerabile come persona fisica ma, in vero, non è nemmeno una persona giuridica. Tuttavia, se ci si riporta alla norma sopra citata, poiché manca il requisito (persona fisica) previsto dall’articolo 2 della direttiva 93/13 “…il contratto stipulato tra il condominio e un professionista è escluso dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva”.

Invece, un contratto concluso non dal condominio, ma da singoli condomini (ad esempio forniture energetiche) rientrerà nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 proprio perché i contratti saranno stati stipulati da una persona fisica con un professionista, per attività di natura non professionale. Questo elemento che differenzia le due situazioni è per la Corte di giustizia UE di primaria importanza ed è immediatamente riscontrabile nella decisione del 5 dicembre 2019 (causa C-708/17 e C-725/17). Nel caso esaminato dalla sentenza del 2 aprile 2020, invece, il contratto era stato concluso dall’amministratore in quanto rappresentante del condominio e non dai singoli condomini. In questo caso, non si verificherebbe una situazione di inferiorità del contraente perché il potere di trattativa dell’amministratore durante la fase negoziale è maggiore rispetto a quella del singolo condomino.

Chiarita la corretta interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 93/13, la Corte di giustizia è passata a considerare gli effetti di una “giurisprudenza interna”, quella italiana, che allarga il perimetro di applicazione della direttiva a tutela dei consumatori: la Corte di cassazione, infatti, ha esteso la tutela dei consumatori anche “…a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano”. È così evidente che l’interpretazione risulta differente rispetto a quella indicata da Lussemburgo.

Tuttavia, per la Corte di giustizia, l’ampliamento nella tutela dei consumatori non è incompatibile con il diritto Ue, tanto più che l’articolo 169, par. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli Stati possono mantenere o anche introdurre “misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati”. La stessa direttiva 93/13, inoltre, procede a un’armonizzazione minima, con la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere un livello di protezione più elevato a vantaggio dei consumatori.

Inoltre, nella direttiva non è in alcun modo esclusa la possibilità per gli Stati membri di prevederne l’applicazione anche ad altre persone fisiche o giuridiche che non siano considerati consumatori per la direttiva stessa. Inoltre, l’atto Ue non prevede che tale estensione sia effettuata solo a livello legislativo e, quindi, è ben possibile che ciò avvenga a livello giurisprudenziale.

Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha ormai consolidato un orientamento volto a “tutelare maggiormente il consumatore estendendo l’ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13 a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fisica, conformemente al diritto nazionale”. Un simile orientamento – scrive la Corte di giustizia – non è contrario al diritto Ue, proprio alla luce delle disposizioni della direttiva e dello stesso articolo 169 del Trattato. Così, se la giurisprudenza nazionale crea un effetto amplificativo della direttiva sul piano nazionale, il diritto Ue non impedisce l’estensione della disciplina in materia di clausole abusive anche al condominio.

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