I casi risolti: 15/2022. A rischio annullabilità la delibera 110%. Il solo preventivo non basta.

Un nostro amministratore ci sottopone il seguente problema: in un suo condominio sono stati deliberati i lavori del 110% in base ad un generico preventivo di € 1.500.000,00 fornito dal general contractor. In sede assembleare i condòmini hanno votato favorevolmente perché in linea di massima favorevoli alle agevolazioni fiscali; tuttavia, hanno chiesto che fosse poi fornita loro la documentazione necessaria per poter effettuare le necessarie verifiche. Il general contractor non ha integrato la documentazione nei 7 giorni che gli erano stati concessi. Ora, viene chiesto ai condòmini di firmare la cessione del credito, ma molti si rifiutano e chiedono l’annullamento della delibera per timore di irregolarità che potrebbero ricadere su loro. I condòmini dissenzienti possono chiedere l’annullamento della delibera?

 

L’articolo 1105, comma 3, cod. civ., applicabile anche al condominio negli edifici, in forza del rinvio di cui all’articolo 1139 del cod. civ., dispone che per essere valida, una deliberazione assembleare, è indispensabile che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione. Questo comporta che, qualora il condomino, come nel caso prospettato in esame, sia chiamato a deliberare l’esecuzione di lavori edili straordinari agevolati con il superbonus al 110%, senza avere potuto preventivamente esaminare la documentazione necessaria per esprimere scientemente il proprio voto, la relativa delibera è annullabile, anche nel caso in cui sia stata assunta con le maggioranze previste dalla legge. Essendo annullabile, può essere impugnata dal condòmino presente e dissenziente, entro 30 giorni dal momento in cui la delibera è stata presa, oppure, se il condomino era assente, dal giorno in cui egli ha ricevuto il relativo verbale.

A cura dei Responsabili Scientifici A.L.A.C. Molise