I casi risolti

Tutti i destinatari di una corretta convocazione assembleare

La convocazione assembleare inviata ad uno solo dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, comproprietari di immobile, può considerarsi validamente eseguita?

Trattiamo un’annosa questione che di frequente pone in discussione la sorte dei verbali assembleari. Di recente s’è occupato della questione il Tribunale di Vasto (sentenza n. 15 del 25.01.2022) che nel maturare la propria decisione ha, per molti versi, ricordato un interessantissimo precedente giurisprudenziale in materia: la sentenza n. 924, emessa dalla Corte d’Appello di Catania, il 23 aprile 2019. Con detta decisione la Corte territoriale siciliana ha ordinatamente puntualizzato che:

– ai sensi dell’art. 66, comma terzo, seconda parte, disp. att. c.c., deve ritenersi che l’omessa convocazione del coniuge comproprietario determina l’annullabilità della conseguente deliberazione assembleare, in quanto adottata nell’assenza del condòmino non convocato e, pertanto, attivamente legittimato alla relativa impugnazione;

– non rilevano in contrario – nel senso, cioè, di precludere l’effettiva configurabilità del detto motivo di annullabilità della deliberazione assembleare – né l’aver eseguito l’effettiva notifica dell’avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente né la concreta ricezione di tale avviso da parte del primo. Infatti, a norma degli artt. 1136, comma sesto, c.c. e 66, comma terzo, prima parte, disp. att. c.c., “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, e l’avviso di convocazione deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”;

– finanche l’avvenuta partecipazione del coniuge all’assemblea condominiale, senza che manifesti, in quella sede, la sua eventuale qualità di rappresentante del coniuge (esibendo delega scritta), non può essere considerata sanante del vizio di convocazione.

Sulla base dei suddetti presupposti, per l’amministratore di condominio diligente è il caso di porre la massima attenzione alla convocazione dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, ed alla corretta tenuta del registro dell’anagrafica condominiale. Infatti, medesima problematica potrebbe porsi in caso di comproprietari pro indiviso di unico immobile. Questi hanno tutti diritto ad essere convocati in assemblea: la norma di cui all’art. 67 co. 2° disp. attuaz. c.c. (secondo cui “qualora una unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato a norma dell’art. 1106 del codice”) non esclude, ma anzi sottolinea la necessità che tutti i comproprietari siano resi edotti della convocazione assembleare, onde poter concordare la propria posizione in ordine alle questioni all’o.d.g. e determinare il proprio rappresentante comune.

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