I casi risolti: 5/2022. E’ possibile trasformare un posto auto in un box?

 Un amministratore condominiale riceve presso il proprio studio il condomino Tizio che gli rivolge la seguente domanda: posso trasformare il mio posto auto in box? L’amministratore, prima di pronunciarsi, consulta il registro dell’anagrafica condominiale in proprio possesso, i documenti di proprietà ivi allegati ed il regolamento di condominio contrattuale. 

 

Nel caso in esame, l’amministratore ha verificato attentamente che la possibilità di realizzare un box sulla propria area parcheggio, a cura di Tizio, non sia esclusa né dall’atto di acquisto né dal regolamento condominiale contrattuale. Dal progetto che il condomino ha esibito all’amministratore, la realizzazione del box non risulta essere dannosa alle parti comuni dell’edificio né costituisce una limitazione di godimento agli altri condomini a norma dell’articolo 1120, comma 2, c.c..  

Pertanto, tenuto anche conto del disposto normativo dell’art. 841 c.c. (“Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”), egli conclude che il condomino ha la facoltà di recintarlo, trasformandolo in un box.  

Le conclusioni cui è giunto il nostro amministratore sono condivise anche in giurisprudenza; sull’argomento, infatti, sono rintracciabili una sentenza un po’ datata della Corte di Cassazione, la n. 5933 del 25 maggio 1991, ed anche una più recente (sentenza n. 26426 del 16 dicembre 2014) la cui massima ufficiale recita come segue: “Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l’atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell’edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell’autorimessa”. 

Concludiamo segnalando che le opere di chiusura delle parti di proprietà esclusiva, perché siano legittime non devono essere vietate dal regolamento comunale in essere nel comune ove ha sede il condominio interessato dalle suddette opere. 

A cura dei Responsabili Scientifici A.L.A.C. Molise