I casi risolti: 16/2023. La collocazione dei bidoni per la differenziata.

Dovendo organizzare la raccolta differenziata all’interno di un complesso condominiale, quali sono le norme di riferimento?

 

La scelta circa la collocazione dei carrellati per la differenziata è sicuramente un argomento molto sentito nell’ambito delle compagini condominiali ed il primo riferimento deve essere, come sempre in casi del genere, il regolamento condominiale. In assenza di una norma regolamentare, toccherà all’assemblea condominiale disciplinare compiutamente la materia.

Infatti, le norme codicistiche attribuiscono alla compagine assembleare le decisioni relative alla gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni; ne deriva che le decisioni relative al servizio di raccolta condominiale dei rifiuti (posizionamento dei bidoni per la raccolta differenziata; rispetto delle distanze, servizio di igienizzazione dei bidoni, ecc.) vadano ritenute di competenza assembleare. Per quanto concerne il quorum deliberativo, trattandosi di deliberazioni circa un determinato uso delle cose comuni, vada applicata la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Allo stesso modo, qualora la decisione assembleare in materia di collocamento e disciplina dell’uso dei carrellati della differenziata, volesse essere inquadrata fra le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici (cfr. art. 1120, comma 2, n. 1 c.c.), per deliberare correttamente sarebbe richiesta la stessa maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 c.c..

Valutazione differente deve essere fatta nel caso in cui l’uso dei bidoni della spazzatura sia già disciplinata ed i condomini intendano modificarla. Infatti, in quest’ultima circostanza ci si troverebbe ad affrontare la materia delle innovazioni modificative delle destinazioni d’uso preesistenti delle parti comuni disciplinata dall’art. 1117 ter c.c.. In quest’ultimo caso, la deliberazione assembleare deve essere approvata con il quorum speciale previsto, cioè un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti e i 4/5 del valore dell’edificio.

Stante la natura particolarmente “sensibile” dell’argomento trattato, appare opportuno affrontarne un altro aspetto e cioè se possa essere impugnata, per annullabilità ovvero nullità, la delibera assembleare che disciplini la materia sin qui trattata? La risposta è ovviamente positiva, purché l’azione sia proposta da dissenzienti ovvero da assenti tenendo conto di un importante dettaglio: qualora si voglia contestare la decisione sul posizionamento dei bidoni, si tratterebbe di sollevare un vizio di merito, ad esempio, i contenitori sono stati collocati lungo il cortile condominiale, ma in prossimità di un preciso balcone piuttosto che a ridosso di una specifica proprietà.

In questi casi è fondamentale che l’impugnazione faccia riferimento a norme specifiche, asseritamente violate dal deliberato assembleare. Ad esempio, l’art. 899 c.c. prevede che colui il quale voglia aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette; oppure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 844 c.c. (disciplinante la materia delle immissioni) la collocazione dei cassonetti diviene illegittima se provoca esalazioni che superino la normale tollerabilità.

Diversamente, qualora l’impugnazione della delibera assembleare riguardi la generica opportunità di collocare o meno i cassonetti in quel determinato punto del cortile, la giurisprudenza non è incline ad accogliere questo tipo di eccezione, sostenendo l’impossibilità del magistrato di valutare, ai fini dell’annullabilità di un’assemblea condominiale, l’opportunità delle scelte adottate dall’assemblea dei condomini.

Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare che  è “configurabile l’annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell’art. 1109, n. 1, c.c. (Cass. Sez. 6, 25/02/2020 n. 5061, Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128; Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10611)”.

In questo caso, un esempio di pregiudizio per la cosa comune potrebbe essere rappresentato dal valore del fabbricato, compromesso con i bidoni collocati in prossimità delle case, invece che in un’area cortilizia più lontana ed isolata. Poiché l’eccesso di potere è configurabile quale potenziale vizio di una delibera, la casistica appena descritta potrebbe essere una di quelle per le quali poter impugnare il deliberato assembleare.

In questo caso, la competenza a decidere dovrebbe essere del Giudice di Pace; tuttavia, non mancano interpretazioni in senso difforme. Ad esempio, il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 3335 del 22 ottobre 2020, dopo aver ritenuto che la materia dei rifiuti, sulla base della previsione contenuta nell’articolo 22 bis della legge n. 689/1981, deve essere ricondotta a quella concernente la tutela dell’ambiente e dell’inquinamento, ha individuato nel Tribunale e non nel Giudice di Pace, l’autorità giudiziaria deputata a decidere nel merito.

A cura dei Responsabili Scientifici A.L.A.C. Molise