Articolo 70 disp. att. cod. civ.

Infrazione al regolamento di condominio

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice. (1)

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(1) Il presente articolo prima sostituito dall’art. 24 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013, è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, D.L. 23.12.2013, n. 145 con decorrenza dal 24.12.2013, convertito in legge con modifiche dalla L.21.02.2014, n. 9. Questo il testo previgente:

“Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.