Articolo 64 disp. att. cod. civ.

Revoca dell’amministratore (1)

Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il giudice di pace provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. (2)

Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.  (3)

__________

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 19 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.  Questo il testo previgente:

“Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’art. 1129 e dall’ultimo comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.”

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 31.10.2025, ai sensi di quanto indicato al comma 3, dell’art. 32 del medesimo decreto modificante così come modificato dall’art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 01.03.2020. . Si riporta di seguito il testo vigente fino al 30.10.2025:

“Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.”.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 27, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 31.10.2025, ai sensi di quanto indicato al comma 3, dell’art. 32 del medesimo decreto modificante così come modificato dall’art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 01.03.2020. Si riporta di seguito il testo vigente fino al 30.10.2025:

“Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione”.