Articolo 1124 del codice civile

Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. (1)

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. (2)

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 8 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013. Questo il testo previgente:

“Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo “.

(2) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 8 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: “Manutenzione e ricostruzione delle scale”.