Articolo 1122 ter del codice civile

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

 

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 7 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.