Articolo 1122 del codice civile

Opere su parti di proprietà o uso individuale

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.  Questo il testo vigente fino al 17.06.2013:

“(Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune). – Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.”.