Articolo 1119 del codice civile

Indivisibilità

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione , a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. (1)

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 4 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.  Questo il testo previgente:

“Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione , a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino”.