Articolo 1117 bis del codice civile

Ambito di applicabilità

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.