Articolo 66 disp. att. cod. civ.

Convocazione dell’assemblea condominiale in via straordinaria

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (1)

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (2)

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. (2)

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. (3)

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(1) Il presente comma prima sostituito dall’art. 20 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013, è stato poi così modificato dall’art. 63, comma 1 bis, D.L. 14.08.2020, n. 104, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020. Questo il testo previgente:

“L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 20 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.

(3) Il presente comma aggiunto dall’art. 63, comma 1 bis, D.L. 14.08.2020, n. 104, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020, è stato poi così modificato dall’art. 5 bis, D.L. 07.10.2020, n. 125 così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.11.2020, n. 159 con decorrenza dal 04.12.2020. Si riporta di seguito il testo previgente:

“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.